ETS 2 - Emission Trading System 2 (Agosto 2024)

 

Emission Trading System 2

Sono state rese note le imminenti scadenze (30 settembre 2024) a carico dei soggetti che rientrano nel campo di applicazione del nuovo sistema di scambio quote di emissione, il cosiddetto ETS2 che è stato introdotto dal Capo IV bis della Direttiva 2003/87/CE. L’ETS 2 è un sistema distinto, ma parallelo, rispetto all’esistente EU ETS ed avrà un proprio mercato delle quote emissive a partire dal 2027.

Chi sono i Soggetti Regolamentati?

I Soggetti Regolamentati interessati dall’ETS 2 sono coloro che immettono in consumo carburanti e combustibili per fini di combustione nei settori fino ad ora principalmente esclusi dal sistema ETS, ossia i trasporti su strada, gli edifici (dei settori Commerciale/Istituzionale e Residenziale, oltre ad industrie energetiche che cedono calore ai suddetti settori) e i settori aggiuntivi (piccola industria, manifattura e costruzioni edili, impianti di cogenerazione ed altre industrie energetiche non incluse nell'attuale sistema ETS).

Quali sono gli obblighi per i Soggetti Regolamentati?

I Soggetti Regolamentati avranno l’obbligo di:
 
- dotarsi di un piano di monitoraggio delle emissioni dovute all’utilizzo dei carburanti e dei combustibili da loro immensi in consumo da presentare all’Autorità competente entro il 30 settembre 2024;
 
- richiedere, sempre entro il 30 settembre 2024, l’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, che dovrà essere rilasciata dall’Autorità competente prima del 1° gennaio 2025;
 
- monitorare le emissioni relative all’intero anno 2024 per comunicarle all’Autorità Nazionale Competente entro il 30 aprile 2025;
 
- negli anni successivi, monitorare le emissioni annuali da comunicare entro il 30 aprile dell’anno successivo previa verifica da parte di Ente di Certificazione accreditato;
 
- a partire dal 2028, restituire le emissioni annuali contabilizzate, entro il 31 maggio di ogni anno.
 

Hai verificato se la tua Azienda rientra tra i Soggetti Regolamentati? 

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